La vita moralmente discutibile della madre non influenza il principio dell’affido condiviso
La Suprema Corte, con ordinanza n. 17137/17, ha riaffermato con forza il principio sancito dall’art, 337 ter c.c. secondo cui la regola generale da applicarsi in tema di affidamento è quella dell’affidamento condiviso allo scopo di garantire ai figli il mantenimento della bigenitorialità. Tale previsione è sovvertibile esclusivamente qualora si verifichi la fattispecie dell’art. 337 quater, ovvero se dall’affidamento condiviso derivi un pregiudizio per l’interesse del minore. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso di una madre contro l’affidamento esclusivo delle figlie concesso al padre, sottolineando che lo stile di vita della madre, anche se moralmente discutibile e non condiviso dal padre, non è sufficiente di per sé a giustificare il superamento dell’art. 337 ter se non accompagnato dalla pregiudizialità dell’interesse del minore.