La ricusazione del giudice per grave inimicizia o causa pendente
La Suprema Corte, con ordinanza 18395 del 2017, ha precisato che i motivi di ricusazione del giudice (come descritti dal combinato disposto degli artt. 52 e 51 del c.p.c.) sono tassativi e non estensibili. La pronuncia ha riguardato soprattutto la ricusazione per “causa pendente tra ricusato e ricusante” e quella per “grave inimicizia” (entrambe elencate all’art. 51, co. 1, n.3). Quanto alla prima ipotesi, la Corte ha affermato che il giudizio di responsabilità del giudice, previsto dalla legge 117/88, non integra una ipotesi di causa pendente poiché non si tratta di un giudizio nei confronti del magistrato, ma bensì nei confronti dello stato. Quanto invece alla ricusazione per inimicizia, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale locuzione fa riferimento esclusivamente a rapporti estranei al processo e che a fondamento della domanda di ricusazione il ricusante deve indicare tutti i fatti e le circostanze concrete idonee a rivelare un rancore o un’ostilità tra il giudice e la parte.