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LA NOTIFICA NEGATIVA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE

La Corte di Cassazione si è pronunciata su cosa deve fare il soggetto notificante, al fine di conservare gli effetti collegati all’originaria richiesta di notifica, nel caso in cui la notifica di un atto ha esito negativo per ragioni a lui non imputabili. La Corte con l’ordinanza n. 5490/2020 ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, come già affermato anche dalle S.U. con sentenza n. 14594 del 15/07/2016.