LA CASSAZIONE “AVVICINA” DIRITTO DI ABITAZIONE E USUFRUTTO
Con ordinanza n. 14406 del 5.6.18, la Cassazione ha stabilito che la valutazione economica del diritto di abitazione può essere corrispondente a quella del diritto di usufrutto. La decisione appare alquanto spiazzante se solo si pensa alle rilevanti differenze che corrono sul piano giuridico tra i due diritti: infatti il diritto di abitazione è considerato “personalissimo” perché finalizzato a far godere al coniuge superstite -e limitatamente ai bisogni della famiglia- la casa adibita a residenza familiare, mentre il diritto di usufrutto risulta molto più ampio avendo come unico vero limite il divieto di mutazione della destinazione economica del bene su cui grava. Nella suddetta ordinanza la Suprema Corte ha deciso però di valorizzare le peculiarità del caso analizzato, nel quale il bene immobile oggetto di valutazione era pacificamente destinato a casa coniugale e inverosimilmente il coniuge superstite lo avrebbe distratto da tale finalità; pertanto la Cassazione, non rinvenendo differenze tra l’utilità traibile dal coniuge titolare del diritto di abitazione e dallo stesso soggetto qualora fosse invece titolare dell’usufrutto sul medesimo bene, ha confermato la valutazione del diritto di abitazione effettuata dai giudici di merito e basata sulle tabelle allegate al Dpr 131/1986 (Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3 per cent).