L’atto inviato dall'Agenzia delle Entrate è da notificare a tutti i soci della Srl estinta e non solo al liquidatore
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19611 del primo ottobre 2015, ha respinto il ricorso dell’ente. La vicenda riguarda un caso precedente alla riforma del sistema fiscale statale del 2003. La sezione tributaria della Cassazione interpreta il nuovo articolo 2495 del codice civile (rubricato come "cancellazione della società ") affermando che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti durante la vita dell’azienda. Ne discende che i soci, peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Per questi motivi la Corte ha ritenuto invalido il recupero a tassazione nei confronti della Srl, in quanto notificato solo al suo liquidatore.