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INFILTRAZIONI D’ACQUA: risponde il venditore dell’immobile

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18891/17, ha affermato che quanto previsto dall’art. 1669 c.c. in tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili non riguarda solo il committente che voglia agire nei confronti dell’appaltatore. Infatti, nonostante la norma si trovi nel capo dedicato all’appalto, l’azione di responsabilità può essere esercitata anche dall’acquirente dell’immobile contro il venditore, ciò in virtù della sua natura extracontrattuale. La Suprema Corte ha specificato che tale “estensione” è possibile nei riguardi del venditore che abbia avuto un effettivo potere di controllo sull’operato dell’impresa appaltatrice, tale da rendergli addebitabile l’evento dannoso. Nel caso di specie si trattava di un immobile dal cui terrazzo provenivano infiltrazioni d’acqua a carico dell’abitazione sottostante, difetto su cui i venditori dell’immobile avevano taciuto.