Il marchio risulta contraffatto se il nome e la grafica lo fanno confondere con un altro
È da dichiarare nullo il marchio che sia confondibile foneticamente e visivamente con un altro analogo offerto sullo stesso mercato, anche se lo stesso presenta differenze concettuali, ma appunto tali da non essere caratterizzanti. Si tratta in ogni caso di contraffazione anche se lo scopo è diverso da quello dell’altro marchio. Con la sentenza 15840 del 28 luglio 2015 la Cassazione rigetta il ricorso di un’erboristeria che aveva ideato un prodotto dal nome e dalla grafica molto simile ad uno analogo di un’altra erboristeria, evidenziando che l’accertamento sulla confondibilità dei segni non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici.