IL DETENTORE DI UN CANE CHE FUGGENDO MORDE UN PASSANTE RISPONDE DI LESIONI PERSONALI COLPOSE
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13464/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di ritenere responsabile del reato di lesioni personali colpose chi abbia la custodia di un cane, il quale, fuggendo dalla sfera di controllo del proprietario, morda un passante.
La questione è sorta con riferimento ad una vicenda che aveva visto protagonista una donna, la quale, senza adottare le dovute cautele, aveva aperto il cancello elettrico di casa e non era riuscita ad impedire al suo cane di grossa taglia di fuggire in strada e di mordere un passante. In seguito all’evento, la donna era stata giudicata dal Giudice di Pace colpevole del reato di lesioni personali colpose, ai sensi dell’art. 590 del c.p.
Secondo il giudice, infatti, l’imputata, non avendo adottato le cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia, aveva omesso di impedire che l’animale aggredisse un passante, provocandogli una ferita alla gamba. L’imputata impugnava tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso, giudicandolo privo di fondamento.
La Suprema Corte, pertanto, si è conformata all’indirizzo giurisprudenziale per cui, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un animale, “non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi” (Cass. Pen., n. 47141/2007; Cass. Pen., n. 14829/2006).