Il club A.S. Roma evita la multa per i calciatori sopravvalutati senza prova di evasione fiscale volontaria
Niente sanzione per responsabilità amministrativa degli enti alla squadra di calcio se manca la prova che le operazioni incrociate sui giocatori, compiute per sopravvalutarli a fini di bilancio, siano state realizzate nell’interesse del club, come prevede il decreto legislativo 231/01, e non a solo “vantaggio” della società, cioè che potrebbe essere anche fortuito e in quanto tale non attribuibile alla “volontà” dell’ente di ottenere un risparmio fiscale. È quanto emerge dalla sentenza 43689/15, pubblicata il 29 ottobre dalla prima sezione penale della Cassazione: il ricorso proposto dal legale rappresentante dell’As Roma viene accolto dalla Suprema corte che cassa senza rinvio per insussistenza del fatto l’illecito amministrativo ascritto al club. La sopravvalutazione dei giocatori ha come effetto principale l’aumento dei valori dell’attivo patrimoniale e non possono essere esclusi risparmi sul piano fiscale. Tuttavia la Corte dell’appello incorre in due errori: da una parte infatti le plusvalenze concorrono a formare il reddito e dunque a un loro aumento corrisponde necessariamente una maggiore tassazione; dall’altra si dà per scontato ciò che è solo una possibilità perchè mancano i presupposti per ritenere che la falsità sia stata effettivamente finalizzata mancano i presupposti per ritenere che la falsità sia stata effettivamente finalizzata a sottrarre utili alla pretesa del fisco, mentre sussistono elementi contrari.