GUASTI ALLA LINEA TELEFONICA: no al risarcimento per il danno esistenziale
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27229/17, ha sancito che per il riconoscimento del danno esistenziale causato da un malfunzionamento della linea telefonica non è sufficiente aver patito dei disagi o dei fastidi. Nella fattispecie il giudice di secondo grado non aveva riconosciuto il risarcimento del danno al cliente di una linea telefonica che aveva lamentato una situazione di stress e disagio causata da un disguido tecnico del gestore telefonico e quindi dal dubbio di aver perso una telefonata importante. La pronuncia è stata confermata anche dalla Cassazione, che nel respingere il ricorso ha affermato che la privazione del diritto telefonico non lede il diritto dell’utente alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero (artt. 15 e 21 Cost.) rappresentando un mero “sconvolgimento dell’agenda” e delle abitudini quotidiane.