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FISCO: NUOVI LIMITI IN VIGORE DAL 2022

Con il c.d. Decreto Fiscale n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio per il 2020, il Governo ha ritenuto opportuno fissare dei più stringenti per l’utilizzo del denaro contante.

Nello specifico, l’art. 18 del Decreto Fiscale ha modificato l’art. 49 del D. Lgs 231/2007 (che originariamente prevedeva “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro) aggiungendo il comma 3 bis, il quale dispone che a decorrere dal 01/01/2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000,00.

La soglia massima di denaro attualmente utilizzabile per i trasferimenti in contante, dunque, è di € 999,99.

Il divieto di effettuare operazioni in contante per un importo pari o superiore ad euro 1.000,00 si estende a qualsiasi tipo di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra diverse persone fisiche o persone giuridiche. Ciò che rileva è solo la somma di denaro oggetto dell’operazione, che sopra la soglia indicata è sempre preclusa, a prescindere dal titolo. Sono, pertanto, compresi nel campo di applicazione del divieto anche prestiti e donazioni. Inoltre, sono sanzionabili anche le operazioni relative a somme inferiori ad euro 1.000,00 che risultino complessivamente elusive del divieto in quanto frutto di un “frazionamento fittizio” del pagamento.

Sono invece da considerarsi lecite le operazioni sopra soglia effettuate da cittadini stranieri, per i quali vige il più alto limite di 10.000,00.

Quanto alle operazioni effettuate dai cittadini italiani, restano esclusi dal rigido divieto i versamenti e i prelievi di denaro contante sul proprio conto corrente, che possono superare la soglia dei € 1.000,00, salvo il potere dell’Amministrazione di effettuare delle verifiche.

Resta consentito, infine, il pagamento dei compensi per le attività di lavoro autonomo occasionale.

E’ prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia per i soggetti attivi della violazione (sanzioni da € 1.000,00 ad € 50.000,00) sia per i soggetti obbligati a vigilare e comunicare eventuali irregolarità (sanzioni da € 3.000,00 ad € 15.000,00).