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EMERGENZA COVID-19: SCUDO PENALE PER CHI SOMMINISTRA I VACCINI

L’art. 3 del D.L. numero 44/2021 ha previsto l’introduzione di uno scudo penale per il personale medico che somministra il vaccino anti covid-19.

A seguito della previsione di cui sopra il personale che somministra il vaccino, infatti, non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze negative e direttamente ascrivibili alla vaccinazione manifestatesi nei pazienti. In particolare i medici non risponderebbero quindi dei reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo .Condizione necessaria però per l'esclusione della responsabilità penale è che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nell'AIC, (provvedimento di Autorizzazione all'Immissione in Commercio rilasciato dall'AIFA) e alle circolari pubblicate sul sito del Ministero della salute.

La nuova norma si pone quindi come regola eccezionale operante solo durante la campagna vaccinale straordinaria, restando quindi perfettamente autonoma rispetto all’ordinario sistema di responsabilità medica disciplinato dalla ben nota legge Gelli, la quale già prevede che il personale sanitario che ha attuato con diligenza le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali non possono incorrere in responsabilità penale.

Si precisa infine che lo scudo si limita a proteggere i sanitari dalla responsabilità penale, ma non da quella civile, per la quale, pertanto, operano le regole ordinarie, anche durante la straordinaria fase della vaccinazione contro il coronavirus.