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EMERGENZA COVID 19: LEGITTIMA L'EMISSIONE DEI VOUCHER?

Il Tribunale di Verona, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, ha dichiarato la legittimità, in base alla normativa vigente, dell'emissione di "voucher" sostitutivi del prezzo del pacchetto turistico, emessi dalle Agenzia di Viaggio o dai Tour Operator.

Nel caso di specie, un soggetto incardinava un procedimento dinanzi al tribunale per chiedere l'accertamento della violazione del diritto al rimborso in denaro sancito dall'art 41 del Codice del Turismo.

Il Tribunale nell’esaminare la vicenda ha richiamato i provvedimenti emessi in materia dal marzo 2020 ad oggi, nei quali dapprima si prevedeva l'emissione di un "voucher" in caso di acquisto di pacchetti di viaggio e di trasporto senza che ciò comportasse di contro a carico degli agenti di viaggio e dei tour operator l'obbligo di rimborso del prezzo previsto dall'articolo 41 del Codice del Turismo. Successivamente veniva definitivamente e testualmente chiarito come la scelta di optare tra rimborso e voucher spettasse soltanto all'organizzatore del viaggio, senza la necessità di accettazione da parte del viaggiatore.

Trattandosi di disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza, il Tribunale ha precisato che esse prevalgono su tutte le altre norme, applicabili in situazioni di normalità.

Il secondo paragrafo della medesima disposizione chiarisce ancora che le

Fatte le sopraddette premesse ed in forza dei richiami normativi interni ed internazionali il Tribunale di Verona ha ritenuto quindi di dichiarare la legittimità dei voucher emessi dalle agenzie di viaggio, come si legge testualmente in motivazione fornendo quindi un valido contributo giurisprudenziale per dipanare i contrasti interpretativi sulla normativa vigente.