EMERGENZA COVID-19: LE LOCAZIONI ABITATIVE
L'attuale emergenza sanitaria ha obbligato il Governo all'emissione di una serie di decreti di urgenza diretti a limitare la diffusione del virus con la previsione di limitazioni o sospensioni delle attività d'impresa, di attività professionali e di lavoro autonomo, con espressa deroga per i settori che garantiscono la fornitura di beni e servizi essenziali (generi agricoli, alimentari e di prima necessità), ma anche e soprattutto limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche.
Molte persone, che non hanno una casa di proprietà, non sono in grado di continuare a corrispondere regolarmente i canoni di locazione dell'immobile ove risiedono (o che hanno preso in affitto per i figli che studiano all'università e che in questo momento non ne possono neanche godere).
Nessuna delle misure adottate dal governo, tuttavia, riguarda le locazioni di immobili ad uso abitativo, con la conseguenza che non è possibile esimersi dal corrispondere i canoni dovuti durante questi mesi di emergenza.
L'unica previsione favorevole, quindi, a chi non ha una casa di proprietà è quella che sospende gli sfratti per gli immobili ad uso abitativo sino al 30 giugno 2020 (articolo 103 comma 6 del decreto “Cura Italia”).
Di qualche interesse per chi ha in affitto una seconda casa (per esempio una casa vacanza) potrebbe essere l’art. 1464 c.c., (rubricato impossibilità parziale), il quale prevede: “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto [1373] qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”
Nel caso di specie, la prestazione parzialmente impossibile sarebbe quella del proprietario, il quale non è in grado di far godere oggettivamente il bene locato in maniera piena e senza restrizioni (divieti alla circolazione che impediscono il godimento di seconde case ecc.). Il conduttore potrebbe, su questa base, richiedere quindi una equa riduzione del canone.
Ribadiamo che sarà comunque necessario un accordo tra le parti (una scrittura privata in cui inserire i termini modificativi del contratto di locazione) non esistendo un automatico diritto del conduttore a non corrispondere il canone.