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EMERGENZA COVID-19: L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NEI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE

Le misure adottate per arginare il COVID-19 hanno creato numerose difficoltà per le aziende, non solo per quanto riguarda il settore prettamente produttivo, ma anche per quanto riguarda il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali (anche in ambito internazionale) sottoscritte prima dell’inizio dell’emergenza.

La situazione a livello internazionale è divenuta insostenibile soprattutto a seguito della dichiarazione di “Pandemia” da parte dell’OMS, avvenuta l’11 marzo scorso.

La Pandemia può essere considerata idonea causa di forza maggiore per giustificare l’eventuale inadempimento, in particola modo, nei contratti di vendita internazionale?

Posto che nell’analisi della disciplina dei contratti di vendita internazionale si deve fare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di merce (Vienna,1980), è necessario in primis procedere ad un’analisi della suddetta Convenzione per capire se il COVID-19 si possa effettivamente considerare quale causa di forza maggiore in caso di ritardo o di impedimento nell’esecuzione dei contratti di cui sopra.

Oltre che a seguito di accordo del venditore e del compratore nel contratto  (che la indicano espressamente come legge applicabile), la  Convenzione si applica, ex art. 1 (denominato Ambito di applicazione), “ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi: a ) quando questi Stati sono Stati contraenti; o b ) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.”

 L’articolo a cui fare riferimento per quanto riguarda la causa di forza maggiore è l’art. 79 (denominato Cause di esonero/Exemptions), il quale definisce la forza maggiore come “l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile”.

Quanto previsto al comma 1 viene inoltre esteso, al comma 2, al caso in cui l'inadempimento di una parte sia dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato.

La parte inadempiente dovrà, pertanto, provare che l’impedimento che ha causato il ritardo nell’adempimento è, innanzitutto, sorto successivamente alla stipula del contratto, che l’evento era imprevedibile al momento del perfezionamento della vendita e che gli effetti causati dall’evento siano impossibili da superare.

Nel caso di specie, si dovrà dunque verificare caso per caso se la Pandemia fosse stata dichiarata dall’OMS prima o dopo la sottoscrizione del contratto e quindi prima o dopo il suo perfezionamento. Qualora la Pandemia si fosse manifestata successivamente alla sottoscrizione del contratto la condizione dell’imprevedibilità sarà molto probabilmente soddisfatta in quanto evento imprevedibile.

La parte che intenda avvalersi della causa di forza maggiore soggiace all’onere di notificare all’altra parte il verificarsi dell’evento, entro un termine ragionevole dal momento in cui viene a conoscenza dell’impedimento, pena il pagamento dei danni derivanti dalla mancata ricezione della notifica.

A seguito della regolare notifica all’altra parte del verificarsi di una causa di forza maggiore, nel regime della Convenzione, le parti potrebbero decidere per a) una sospensione del contratto durante la quale salvo diverso patto contrattuale, ciascuna parte sosterrà le proprie spese; b) una rinegoziazione del contratto per concordare un differimento delle consegne ed, eventualmente,  una rinegoziazione dei prezzi; c) la risoluzione del contratto se l’impedimento persiste rendendo la prestazione impossibile.