EMERGENZA COVID-19: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULL’OBBLIGATORIETÀ DEL VACCINO
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045/2021, ha respinto il ricorso di alcuni operatori sanitari del Friuli-Venezia Giulia contrari all’obbligo vaccinale imposto agli stessi dall’art. 4 D. L. n. 44 del 2021, affermando che per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che operano in strutture pubbliche e private l’obbligo vaccinale contro il covid-19 è legittimo.
Il Consiglio di Stato, infatti, all’esito di una attenta valutazione sugli studi posti a fondamento dell’obbligo vaccinale per i sanitari, ha sottolineato la correttezza del processo di approvazione dei vaccini anti-covid in quanto la procedura c.d. “CMA” (procedura di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata), valido strumento per l’approvazione accelerata del siero (già utilizzata più volte in altri casi), non è da ritenersi meno sicura o sperimentale essendo la maggiore rapidità dettata non da un procedimento superficiale bensì dalla parziale contemporaneità di più fasi sperimentali (il c.d. fast track).
Oltre a ciò, anche la moltitudine di dati ormai rilevati dopo mesi di campagna vaccinale porta ad affermare con certezza l’efficacia della vaccinazione nell’evitare le forme più gravi dell’infezione e nel ridurre altresì la probabilità di contagio.
Il Consiglio di Stato ha affermato, infatti, che “la tesi degli appellanti pecca di astrattezza perché nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione. Ne discende che la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo”.
Il diritto all’autodeterminazione individuale, quindi, deve soccombere nel bilanciamento con il valore della tutela della salute pubblica.