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EMERGENZA COVID-19 E IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA

L’attuale situazione ha imposto notevoli restrizioni alla libertà di circolazione provocando, di fatto, un “fermo coatto” dell’auto presa a noleggio. In conseguenza di ciò, il noleggiatore non è però venuto meno agli obblighi suesposti e, pertanto, chi ha preso a noleggio l’auto non può ritenersi legittimato a sospendere il pagamento del canone pattuito, in quanto si porrebbe nella posizione di parte inadempiente.

Il noleggio auto a lungo termine ai tempi del coronavirus è uno dei temi più caldi nel settore automotive. Si consideri, ad esempio, il caso frequente di chi ha preso un’auto a noleggio per tre o quattro o cinque anni per un canone mensile di 700 euro. Ora che si è in piena pandemia di Covid-19, qual è il destino di quella quota mensile?

Come noto, il noleggio auto a lungo termine presenta numerosi vantaggi. Tutto è incluso nel canone mensile: non si acquista l’auto e quindi non si tocca il conto corrente e si hanno importanti servizi quali la Rc auto, le polizze facoltative accessorie, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria.

Ora, però, è possibile usare la vettura molto meno. Per legge, non si può uscire di casa a meno di strette necessità quali fare la spesa o andare dal medico o al lavoro. Purtroppo, però la maggior parte delle persone non è autorizzata a lavorare e deve quindi fare i conti con una riduzione (o azzeramento) delle entrate. Chi aveva in programma di usare l’auto per 20.000 km pagando un canone di 700 euro al mese, per esempio, ora percorrerà molti chilometri in meno, guadagnerà meno e così il canone diventa pesantissimo. Ma va pagato sempre e comunque alla società di noleggio. Il coronavirus (al momento) non è una scusante valida per non pagare il canone di noleggio auto lungo termine.

La percorrenza chilometrica. Unico aspetto positivo: se si pagano 700 euro al mese di canone per 20.000 km annui, normalmente si ha una penale qualora si percorra più di 20.000 km. Per esempio, 0,2 euro per ogni km in più l’anno percorso. Con la pandemia di Covid-19, nel 2020 difficilmente potranno esserci sforamenti sulla percorrenza chilometrica.

Per chi percorre meno km rispetto alla percorrenza fissata, a fine contratto vengono riaccreditati i km a rimborso. Dipende dal contratto. In genere il riaccredito è la metà del valore di quello con cui vengono addebitati i km in eccedenza.

Spesso, peraltro, i contratti di noleggio hanno franchigie: se si causa un incidente, è dovuta una penale (normalmente di 500,00 euro). Con l’evidente riduzione della probabilità di causare un sinistro, con le strade vuote, è ben difficile che la responsabilità scatti.

Furti. Al contrario, è necessario fare attenzione ai ladri-sciacalli. Oggi, è possibile che questi rubino le auto, in particolare quelle parcheggiate in strada. E così scatta l’eventuale penale per furto a carico di chi ha l’auto a noleggio. In caso di disordini sociali da pandemia l’auto si paga. Chi ha preso l’auto a noleggio rischia di essere chiamato a rispondere integralmente per danni al veicolo derivanti da eventi catastrofici: ad esempio, i ladri che rubano l’auto per disordini sociali da pandemia o l’auto che viene bruciata per disordini sociali, magari dovuti a disoccupazione. Il cliente, infatti, è in genere tenuto a risarcire i danni per eventi occorsi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari ecc.

L’interruzione anticipata del contratto di noleggio. Il cliente può chiedere in ogni momento, generalmente con un preavviso di 90 giorni, di interrompere anticipatamente il contratto. Lo si può fare anche adesso, con la pandemia. Ma si deve corrispondere alla società di noleggio, a titolo di prezzo del recesso anticipato, l’importo specificato nella proposta di noleggio. In genere, però, si tratta di cifre rilevanti.

Conseguenze del mancato/ritardato pagamento. Con riferimento al noto quadro emergenziale, comunque, è possibile rinvenire una sorta di parziale “ancora di salvezza” nell’art. 91 del D.L. n. 18/2020, il quale ha integrato l’art. 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 prevedendo un comma 6 bis che dispone quanto segue: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”. Tale norma conferisce al debitore la possibilità di invocare, a giustificazione dell’eventuale ritardato od omesso pagamento dei canoni, la circostanza che l’inadempimento dipenda dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti COVID-19, "imponendo" al giudice di tenere conto di tale circostanza in un eventuale giudizio.

Alla luce di quanto sopra riteniamo che, in considerazione dell’alea insita in ogni contenzioso, la soluzione auspicabile è quella di invitare il noleggiatore ad una rinegoziazione del contratto di noleggio, mediante sottoscrizione di una clausola di sospensione concordata del pagamento del canone per il periodo di tempo interessato dalle misure restrittive o mediante un riadeguamento delle condizioni contrattuali.