EMERGENZA COVID-19: DIFFERITI I TERMINI PER L’APPROVAZIONE BILANCI 2019
La pandemia ha modificato tutto, modalità lavorative, forza lavoro, rapporti commerciali, trasporti, contrattazione e commercio internazionale, tuttavia questo deve essere anche il nuovo punto di partenza su cui ricostruire e rimodulare l’attività con programmazione ed obiettivi diversi rispetto quelli dati prima di gennaio 2020.
Quanto agli interventi per la messa in attività e/o continuità delle realtà societarie e d’impresa, essi sono sviluppati in diverse aree operative, dalle agevolazioni fiscali, alle misure di sostegno finanziario, incentivi per i lavoratori, misure per il credito all’esportazione, misure per l’internazionalizzazione, norme per lo svolgimento delle assemblee societarie.
Proprio in ragione a questo ultimo punto, è fatto acclarato che l’impossibilità e/o difficoltà di procedere a convocazione, partecipazione e decisioni assembleari può limitare fortemente l’operatività societaria.
Ciò tuttavia non rappresenta più un limite posto che l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 disciplina le modalità per lo svolgimento delle assemblee societarie in periodo di Coronavirus, laddove occorra in deroga alla disciplina codicistica.
L’art. 106 nello specifico:
- a) dilata i tempi per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio derogando agli art. 2364, co.2 e 2478 bis c.c.; i termini variano pertanto da 120 a 180 giorni.
- b) disciplina la modalità di svolgimento e partecipazione alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie.
Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, anche derogando alle disposizioni statutarie, possono disporre votazione ed intervento in assemblea attraverso l’uso di mezzi di telecomunicazione e di tale modalità operativa dovrà esserne data nota con l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Questa procedura garantisce la funzionalità dell’assemblea data la non necessaria compresenza, nello stesso luogo, non solo dei partecipanti ma anche del presidente, del segretario e del notaio.
Sarà invece indispensabile che le modalità di comunicazione garantiscano l’ identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione oltre che l’esercizio del diritto di voto.
Ecco pertanto che la norma richiama espressamente l’uso dei mezzi di video comunicazione a distanza, posta elettronica, pec, servizio postale.
Non vi sarà pertanto giustificazione alcuna per le società che, lamentando l’impossibilità di indire e partecipare ad assemblee, blocchino o ritardino l’adempimento delle attività deputate a tale organo societario con pregiudizio di attività, impegni economici e funzionali.
Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire – anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie – che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto anche per le decisioni dei soci di natura straordinaria (e.g.: modifiche allo statuto, operazioni sul capitale, trasformazioni, fusioni, etc.), per le quali vige ordinariamente l’obbligatorietà della forma assembleare.