DONAZIONI: NON PIÙ DOVUTE LE TASSE SULLE DONAZIONI INFORMALI
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7442/2024, si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli.
Nel caso di specie, Tizio aveva proposto ricorso dinanzi alla Cassazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riguardante un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta di donazione emesso dall’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione definendo “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile” la disciplina in materia di imposte sulle donazioni (circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate) ha escluso la possibilità che si applichi la tassazione sulle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione.
E’ la Cassazione stessa a precisare cosa si intenda per donazione informale e per donazione indiretta:
- donazioni indirette quelle che, anche se redatte mediante un atto scritto, non seguono tutti i requisiti di forma previsti per le donazioni descritte dall’art. 769 del c.c. e, quindi, non sono atti soggetti all’obbligo di registrazione;
- donazioni informali quelle che consistono nello svolgimento di un’attività materiale, come ad esempio il trasferimento di denaro mediante passaggio di contanti da un soggetto ad un altro, oppure tramite bonifico bancario o assegno circolare, eccetera.
Operata tale precisazione, i Giudici puntualizzano poi che l’obbligo di pagamento delle imposte sulle donazioni sorge solo al momento della registrazione dell’atto che le istituisce, o al momento in cui la donazione venga dichiarata al fisco. Quindi è chiaro che per le donazioni indirette, risultanti da atto scritto per cui la registrazione non è obbligatoria, i soggetti coinvolti potranno facoltativamente scegliere di registrarlo e pagare le tasse, oppure evitare di farlo e risparmiare sul pagamento delle imposte.
Diversamente, per le donazioni informali, che non risultano da alcun atto scritto, esse saranno soggette a tassazione solo se dichiarate dal contribuente in caso di accertamento tributario.