La nullità della donazione senza atto pubblico
La Suprema Corte, con sentenza 18725/17, ha affermato che il bonifico di una somma di denaro, anche se effettuata per spirito di liberalità, integra la fattispecie di donazione nulla per mancanza di atto pubblico. La pronuncia ha altresì precisato il sottile confine tra due istituti spesso motivo di confusione: la donazione diretta, per la quale il Codice prevede espressamente la forma dell’atto pubblico a pena di nullità; la donazione indiretta, per la quale invece non sono regolati precise formalità. Le Sezioni Unite hanno individuato alcuni degli istituti che rientrano nell’alveo della donazione indiretta: il contratto a favore di terzo, il pagamento di debito altrui, il pagamento di un prezzo dovuto da altri, la vendita di un bene a prezzo irrisorio e la rinuncia del credito a favore del debitore. Il discrimine tra le suddette fattispecie è assai rilevante poiché una donazione nulla permette agli eredi, in caso di morte del donante, di pretendere la restituzione della somma donata indipendentemente dal fatto che l’atto di liberalità abbia leso o meno la quota di legittima.