DIVORZIO: REVISIONE DELL’ASSEGNO E MANTENIMENTO FIGLI DEL NUOVO PARTNER
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11155/2023, ha affermato che, in materia di revisione dell'assegno divorzile la valutazione sul mantenimento della “nuova famiglia” deve comprendere anche i figli del nuovo coniuge avuti da precedenti relazioni.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva respinto le domande di un uomo volte all’ottenimento della revoca/riduzione dell'assegno divorzile disposto in favore della sua ex moglie; egli lamentava, inter alia, di avere la necessità di contribuire al sostentamento dei figli della seconda moglie (da lei avuti con un precedente marito), con conseguente sensibile riduzione del reddito personale.
L’uomo ricorreva quindi alla Corte di Cassazione che, investita della questione, ha cassato la decisione con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, affermando che nella propria decisione i giudici del merito si erano limitati ad asserire, " che l'uomo non sarebbe tenuto, in difetto di 'vincoli giuridici', a mantenere i figli della nuova moglie, senza valutare le eventuali esigenze di mantenimento di quest'ultima e senza considerare le regole di solidarietà vigenti, ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c., in ambito familiare, anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l'obbligato, se gli altri soggetti tenuti al 'sostegno alimentare non hanno la possibilità di farlo".
Gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono infatti anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, sempreché l'altro genitore non vi provveda; condizioni, queste, la cui sussistenza dovrà essere accertata dal giudice di merito sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile.