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DIVORZIO: QUANDO RILEVA IL TENORE DI VITA?

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con l’ordinanza n. 39174/2021, sull’assegno di divorzio e sulla valenza del tenore di vita, in casi particolari, quale parametro per il calcolo dell'assegno di divorzio.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il parametro del tenore di vita è tuttora utilizzabile quando non siano applicabili i principi sanciti dalle famose sentenze della Cassazione del 2017 e del 2018. I giudici di merito che devono decidere in sede di rinvio, infatti, se per il tempo in cui si è svolta la vicenda, non possono applicare i nuovi principi (che abbandonano il tenore di vita) non sono tenuti a conformarsi al nuovo orientamento giurisprudenziale.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano, pronunciatasi in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, riconosceva in favore di una ex moglie un assegno di divorzio commisurato al tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio.

Nel ricorrere in Cassazione il marito denuncia la violazione di legge in cui la Corte di Appello è incorsa in quanto la stessa, contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale sancito dalla SU n. 18287/2018 non ha confrontato le condizioni economiche dei due coniugi.

Per il ricorrente la SU n. 18287/2018 ha abbandonato il concetto della natura assistenziale dell'assegno divorzile sottolineandone finalità più coerenti con il principio di autoresponsabilità e di solidarietà post coniugale.

La Cassazione premette di dover decidere in base al principio di diritto sancito in precedenza e che ha vincolato il giudice del rinvio, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti giurisprudenziali.

Precisazione fondamentale perché al caso di specie non sono applicabili i principi enunciati prima dalla Cassazione n. 11504/2017 e poi dalla SU n. 1828772018.

I giudici della Corte di Appello si sono infatti attenuti a quanto sancito nella sentenza di rinvio, apprezzando i redditi dell'obbligato del 2017 in un giudizio di comparazione con la condizione della ex moglie.

Per la Cassazione quindi il ricorso va rigettato perché la decisione impugnata si inserisce "pienamente nei canoni segnati dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 per i contenuti, ratione temporis, applicabili.”