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DIVORZIO: QUALI CONSEGUENZE PER CHI NON PAGA IL MANTENIMENTO?

Il legislatore ha recentemente introdotto una nuova fattispecie di reato per l’obbligato che non paghi l’assegno di divorzio o violi gli obblighi economici previsti in sede di separazione.

Il nuovo art. 570 bis c.p. infatti estende le pene previste dall’art. 570 c.p. in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche ai casi di separazione e divorzio. Le pene, pertanto, sono quelle delle multa da 103 sino a 1.032 euro e la reclusione fino ad un anno. Alla nuova fattispecie vengono estese anche le stesse ipotesi di reato, ovvero l’abbandono del domicilio domestico o la sottrazione agli obblighi di assistenza, la malversazione o dilapidazione del figlio minore o del coniuge, la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Per le ultime due ipotesi si procede d’ufficio, mentre per le altre ipotesi si procede a querela della parte offesa.