DIVORZIO: NO ALL’ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI “NUOVA FAMIGLIA”
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 406/19 ha affermato che qualora l’ex coniuge formi una nuova famiglia, ancorché di fatto, perde il diritto all’assegno divorzile.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex moglie che si era vista negare l’assegno divorzile a causa della sua accertata convivenza con un altro uomo.
A parere della Corte, infatti, la creazione di un nuovo vincolo, anche se meramente di fatto, determina automaticamente il venir meno di ogni connessione con la precedente fase matrimoniale, connessione che è elemento imprescindibile per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Proprio il decadere di tale connessione determina l’insussistenza dei presupposti necessari ai fini della riconoscibilità dell’assegno divorzile.