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DIVORZIO: L’EX CHE CONVIVE DI FATTO PERDE AUTOMATICAMENTE L’ASSEGNO DIVORZILE?

La Cassazione civile, con ordinanza n. 27043/2024, è tornata a pronunciarsi sulla stabile convivenza dell’ex coniuge con un terzo e come questa situazione possa incidere su riconoscimento, quantificazione, modifica e revocabilità dell’assegno divorzile.

Nel caso di specie, il Tribunale di merito accoglieva il ricorso proposto da Tizio, che chiedeva la revoca dell’assegno divorzile di € 1.000 disposto a suo carico e in favore dell’ex moglie.

La Corte di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla moglie, ha modificato le condizioni del divorzio stabilite dal Tribunale di merito, riducendo l’assegno divorzile ad € 500,00.

Avverso questo decreto Tizio proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso, ha osservato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

Infatti, alla luce delle Cass. civ. Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo perequativo comporta un temperamento del principio della perdita «automatica ed integrale» del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza.

E’ stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale.

Si è affermato che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti,

La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario «da valutarsi in ogni caso non atomisticamente… ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce», mentre, viceversa, «l’assenza della coabitazione non è di per sé decisivo».

Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all’assegno.

ALTALEX: L’ex che instaura una convivenza di fatto non perde automaticamente l’assegno divorzile