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DIVORZIO: L’ACCORDO TRANSATTIVO E I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA GLI EX CONIUGI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36392/2019 è tornata a pronunciarsi in tema di reato ex art. 570 del c.p.

Nel caso di specie, l’imputato si era rifiutato di versare l’assegno di mantenimento concordato in una scrittura privata con data anteriore la sentenza di divorzio, scrittura privata che era stata sostituita poi con altra in data successiva la sentenza di divorzio. Tale nuova scrittura prevedeva, a determinate condizioni, la cessazione dell’obbligazione alimentare a carico dell’imputato.

Le parti avevano quindi manifestato una volontà negoziale, prima nell’accordo transattivo a margine della sentenza, finalizzata a costituire tempi e modalità di esecuzione del rapporto obbligatorio e poi nuovamente con un successivo accordo modificativo ritenuto pienamente capace di produrre effetti obbligatori e conforme ad ordine pubblico.

La Suprema Corte, pertanto, disponendo l’annullamento senza rinvio, ha precisato il principio secondo cui “l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione”.