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DISATTIVAZIONE UTENZA TELEFONICA: NON SONO DOVUTE SPESE ALL’OPERATORE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10039/2022, ha confermato la decisione di entrambi i giudici di merito che nell'accogliere la domanda di una utente hanno imposto alla compagnia telefonica la restituzione della somma richiesta per la disattivazione.

Le spese per il recesso anticipato dal contratto telefonico, infatti, non sono più dovute, fatte salve le spese giustificate dai costi dell'operatore che in ogni caso, devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda e comunque conosciute dal consumatore.

Nel caso di specie, un'utente citava innanzi al Giudice di Pace una compagnia telefonica, lamentandosi per l'illegittimo addebito di una somma a titolo di spese di disattivazione dell'utenza. Entrambi i giudici di merito accoglievano la richiesta della signora.

Nel ricorrere in Cassazione la compagnia telefonica evidenziava che:

- il ricorso della sig.ra era stato accolto sul presupposto della pattuizione di una clausola di autorizzazione per l'addebito dei costi di disattivazione, clausola però da approvarsi non necessariamente per iscritto in quanto non vessatoria;

- non spetta all'operatore accertare che l'utente abbia conoscenza o conoscibilità del contratto. Spetta a quest'ultimo conoscere le condizioni generali del contratto che accetta, tanto più che le stesse sono reperibili facilmente sul sito ufficiale della compagnia.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché la clausola che impone il pagamento di una somma determinata in caso di recesso dell'utente non è contenuta nel contratto, fatto che rende impossibile il giudizio della Corte visto che esso ruota proprio attorno alla stessa.