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DIRITTO TRIBUTARIO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ ISCRIVERE L’IPOTECA ANCHE SULLA PRIMA CASA?

L’ipoteca rappresenta il diritto reale di garanzia che “attribuisce al creditore il diritto di espropriare [...] i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione” e che può essere “legale, giudiziaria o volontaria” (art. 2808 c.c.).

Quando il creditore è il Fisco esistono alcune prescrizioni che devono essere osservate: i) l’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori ad € 20.000,00 e per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede ii) inoltre, affinché possa validamente iscrivere ipoteca è necessario che proceda a notificare al contribuente un preavviso di ipoteca, con il quale invita quest’ultimo a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

L’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca, oltre che sugli immobili che risultino di piena ed esclusiva proprietà del debitore, anche sugli immobili in comproprietà nonché sulla "prima casa" o, più correttamente, l’immobile destinato ad abitazione principale del contribuente e della propria famiglia.

Il contribuente può evitare l’iscrizione di ipoteca sul proprio immobile se, entro i 30 giorni successivi alla notifica del preavviso di ipoteca paga integralmente o parzialmente le somme richieste, chieda la rateizzazione delle somme a debito o presenti un’istanza di sgravio o sospensione (nei casi previsti dalla legge).

L’iscrizione di ipoteca rappresenta una garanzia per il creditore, il quale per ottenere effettivamente il soddisfo del credito dovrà proseguire con apposita procedura esecutiva mediante pignoramento che non può essere effettuato però se l’immobile presenta le seguenti caratteristiche:

- è l’unico immobile di proprietà del debitore;

- è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;

- non è di lusso.

In tutti gli altri casi, Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se: i) l’importo complessivo del debito è superiore a 120mila euro; ii) il valore degli immobili del debitore è superiore a 120mila euro; iii) sono passati almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito ovvero non ha presentato istanza di sgravio/sospensione.