DIRITTO SOCIETARIO: I CREDITI DELLA SOCIETÀ SOPRAVVIVONO ALLA CANCELLAZIONE DELLA STESSA?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9464/2020, è tornata a pronunciarsi sulla sorte dei crediti a seguito della cancellazione della società creditrice dal registro delle imprese e alla sua conseguente estinzione.
Nel caso di specie la società era stata cancellata dal registro delle imprese nelle more di un procedimento da lei iniziato, ci si chiede perciò se tale cancellazione possa essere interpretata come rinuncia alla pretesa azionata e conseguente remissione del debito.
Ebbene, la Corte ha affermato che tale circostanza non determina automaticamente estinzione della pretesa azionata o remissione del debito salvo che il creditore abbia espresso, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore.
La Corte ha infatti affermato che " …Sarebbe, dunque, errato presumere sempre iuris et de iure, in presenza di una cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed operata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato…" in quanto la stessa potrebbe essere il frutto di una scelta “di convenienza” della società per evitare costi ulteriori, senza che ciò possa significare, di per sé solo, anche rinuncia al credito.
A differenza della sorte dei debiti disciplinati dall’art. 2495 c.c., per quanto riguarda l’attivo, il legislatore ha mostrato disinteresse, lasciando spazio alla giurisprudenza per numerose pronunce, tale ultimo orientamento rende di fatto possibile la sopravvivenza dei residui attivi e il trasferimento degli stessi agli ex soci quali successori (in regime di contitolarità).
La Suprema Corte quindi ha ritenuto valida la prosecuzione del giudizio da parte dei soci che, quali successori a titolo universale nel diritto controverso, sono pienamente legittimati a proseguire l'azione pendente.