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DIRITTO PENALE: REATO DI FURTO PER L’EX CHE SOTTRAE BENI DALLA CASA CONIUGALE?

La Cassazione, con sentenza n. 10148/2021, si è recentemente pronunciata sulla vicenda di una ex moglie alla quale era stato contestato in primo grado il reato di furto in abitazione a causa della sottrazione da parte della stessa dalla casa coniugale di alcuni beni acquistati personalmente dal marito prima del matrimonio.  

L'imputata impugnava la sentenza di fronte alla Cassazione, sostenendo di essere al più responsabile di sottrazione di cose comuni (ex art. 627 c.p.), rifacendoci alla fattispecie contemplata dall'art. 219 del c.c., che prevede una presunzione di appartenenza comune ai due coniugi dei beni in relazione ai quali non si è in grado di dimostrare la proprietà esclusiva: "l coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi."

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile stante l'infondatezza del motivo di doglianza sollevato.

Essendo stata raggiunta in sede istruttoria la prova relativa alla commissione del reato di furto in abitazione. L'imputata, infatti, si è impossessata di alcuni beni come un televisore, alcuni tappeti e un tavolino, che erano stati acquistati dalla persona offesa prima delle nozze.

La Cassazione ribadisce inoltre come sia pacifico che il ricorso per Cassazione, quando fondato su motivi che riproducono quelli già avanzati in appello e già ritenuti infondati, debba essere respinto perché trattasi di doglianze prive del requisito di specificità.