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DIRITTO PENALE: PAGAMENTO PARZIALE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La Cassazione, con sentenza n. 26993/2019, ha affermato che non può essere condannato chi versa al figlio parzialmente l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede civile.

La Corte infatti ha precisato che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall’art. 570 c.p., è ravvisabile solo qualora il genitore ometta totalmente di provvedere ai bisogni dei figli minori o disabili non sussistendo automaticamente invece nel caso in cui la violazione sia solo parziale.

Quando si verifichi una parziale violazione è necessario che il giudice accerti se al figlio siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza a cui entrambi i genitori devono provvedere.

Nel caso di specie, il padre aveva sì provveduto solo in parte al mantenimento del figlio minore, ma al ragazzo non erano mancati i mezzi di sostentamento in quanto il genitore aveva provveduto in ogni caso a pagare le rate del mutuo e le spese condominiali.