DIRITTO PENALE: LA LEGITTIMA DIFESA E IL "TURBAMENTO"
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49883/2019 si è soffermato sulla valutazione dell’istituto della legittima difesa alla luce delle novità introdotte con la legge n. 36/2019.
La nuova disciplina, infatti, prevede che il giudice deve valutare attentamente lo stato di significativo turbamento dell'imputato al momento del fatto e decidere se fosse così grave da rendere impossibile una razionale valutazione sull'eccesso di difesa.
Nel caso di specie un uomo, svegliato nottetempo da rumori provenienti dal balcone, aveva notato che un malintenzionato stava cercando di introdursi in casa sua dalla finestra, lasciata aperta e, imbracciato un fucile legalmente detenuto, era uscito sul balcone e aveva fatto fuoco uccidendo il ladro che, accortosi di essere notato, si era allontanato nascondendosi nel cortile antistante l'abitazione.
I giudici di merito condannavano l’uomo per omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa sottolinendo come il ladro avesse momentaneamente desistito dall'azione illecita e tale circostanza non avrebbe più richiesto la lesione fisica dell'aggressore.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto che sia stata correttamente esclusa la causa di giustificazione della legittima difesa, sia reale che putativa, e che tale conclusione non muti a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla legge n. 36/2019, promulgata nel corso del giudizio.