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DIRITTO DI FAMIGLIA: VA RESTITUITO L’ASSEGNO DIVORZILE INDEBITAMENTE CORRISPOSTO?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28646/2021, ha sancito che, nel caso in cui venga giudizialmente riconosciuta la non debenza di un assegno divorzile precedentemente attribuito, sul beneficiario grava l’obbligo di integrale restituzione dello stesso.

Quindi vanno restituite non solo le mensilità riscosse successivamente alla riforma della sentenza che ha riconosciuto all’ex coniuge il diritto all’assegno, ma ogni singola mensilità, a partire dal momento del primo versamento.

 La Corte di Cassazione, anche sulla scorta di un proprio precedente secondo cui l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto a partire dal momento dell’iniziale attribuzione, ha affermato infatti che “ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di cui colui che l’ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturati, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato”.

Alla luce di tali motivi, la Cassazione rileva che l’obbligo restitutorio decorre dal momento in cui l’ex coniuge beneficiaria dell’assegno “ha concretamente iniziato a percepire l'emolumento, poi risultato non dovutole”, momento a partire dal quale sono dovuti altresì, in virtù dell’art. 1282 c.c., gli interessi legali sulla somma da restituire.