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DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONE: LE DECISIONI PATRIMONIALI HANNO EFFICACIA FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO

La Cassazione, con ordinanza n. 9345/2023 ha ribadito l'indipendenza del giudizio di separazione, relativamente all'assegno di mantenimento per il coniuge, rispetto a quanto stabilito con la sentenza di divorzio.

Nel caso di specie, un ex marito chiedeva un adeguamento dell'assegno di separazione rispetto a quello divorzile, essendo quest'ultimo di molto inferiore.

I giudici di appello, tenuto conto della permanenza del vincolo matrimoniale nella separazione nonché del dovere di assistenza matrimoniale (ancora in essere), avevano stabilito che "in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio", era ancora dovuto dal coniuge separato un assegno di mantenimento di 1.800 euro mensili (e non di 400 euro come stabilito per l’assegno divorzile).

L’ex marito proponeva dunque ricorso per Cassazione lamentando in particolare che i giudici di merito avessero erroneamente omesso di considerare l’intervenuta recisione del vincolo matrimoniale.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale e che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano quindi a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda, ai sensi dell’art. 4, co. 13, L. n. 898/1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione; il tutto in ragione dell’autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all’erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole.