DIRITTO DI FAMIGLIA: è reato permanente non mantenere i figli
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37090/2019, ha affermato che il reato di cui all'art. 3 della L. n. 54/2006 non solo è perseguibile d'ufficio, ma ha altresì natura permanente con la conseguenza che il procedimento contro l'imputato continua anche in caso di remissione di querela.
Nel caso di specie, l’imputato si era sottratto all'obbligo di corrispondere ai tre figli minori l'assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione. A seguito di remissione della querela il G.I.P. del Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un uomo.
La Suprema Corte, investita della vicenda, tuttavia, ha precisato che, in tema di reati contro la famiglia, la remissione di querela non consente di dichiarare il non doversi procedere nei confronti del padre che ha omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione, nei confronti dei figli minorenni. La consumazione del reato infatti non termina con l'adempimento integrale dell'obbligo.