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DIRITTO DI FAMIGLIA: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E RIPARTIZIONE TRA CONIUGE SUPERSTITE ED EX CONIUGE

Di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8263/2020, ha avuto modo di fornire importanti chiarimenti in ordine alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge di un defunto.

Nel caso di specie, una donna, in qualità di coniuge divorziata, conveniva in giudizio la coniuge superstite del defunto ex marito, nonché l’ente erogatore del trattamento previdenziale, al fine di vedersi riconoscere la pensione di reversibilità nella misura del 70%; chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento del credito sino ad allora maturato.

La coniuge superstite si opponeva. Il Tribunale determinava la quota spettante alla coniuge superstite nel 65% e nel 35% quella per l’ex coniuge; in appello, la sentenza di primo grado veniva riformata e le quote erano rideterminate in 2/3 a favore della coniuge divorziata.

La Suprema Corte evidenziando che sia il coniuge divorziato che il coniuge superstite hanno diritto alla pensione di reversibilità del defunto e che la ripartizione della somma a loro spettante va fatta sia sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, sia valutando altri elementi, tra i quali assume particolare importanza la durata delle convivenze prematrimoniali. Alla convivenza more uxorio, infatti, va riconosciuta non una semplice valenza sussidiaria rispetto al criterio della durata del matrimonio, ma un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove siano provate la stabilità e l’effettività della comunione di vita in quel periodo.

Dunque, la ripartizione delle quote andrebbe effettuata tenendo conto di elementi quali l'entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, nonché delle condizioni economiche del coniuge superstite e del defunto prima della sua morte essendo possibile fare uso anche di altri criteri “correttivi” di carattere equitativo, applicabili nel caso concreto dal giudice.

In questa occasione, la Cassazione ha fornito apprezzabili chiarimenti in tema di ripartizione del trattamento previdenziale tra coniuge superstite ed ex coniuge, riassumendo una serie di criteri a cui fare riferimento, in particolare: durata del matrimonio, durata dell’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale, entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, condizioni economiche delle parti.

Alla luce di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché i giudici di secondo grado correttamente si erano attenuti ai principi giurisprudenziali in materia.