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DIRITTO DI FAMIGLIA: NON BASTA LA SOLIDARIETÀ TRA CONIUGI PER NON RESTITUIRE IL PRESTITO ALL'EX MARITO

La Cassazione, con ordinanza n. 11664/2023, è tornata a pronunciarsi sulla "solidarietà tra coniugi" in merito al denaro ricevuto in prestito dal partner durante la convivenza.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale, il quale aveva respinto l'opposizione proposta dalla ex moglie Tizia al decreto ingiuntivo con il quale il suo ex-marito Caio le intimava la restituzione della somma di € 8.000,00 prestatale.

Tizia ricorreva quindi in Cassazione, la quale ritenendo condivisibile la decisione della Corte di Appello (riconducibile ad un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità) confermava la pronuncia dei giudici di merito.

Infatti, seppur si confermi la regola generale per cui è chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione (in questo caso: l'ex marito) a dover fornire la prova del titolo su cui si fonda la pretesa, allo stesso tempo i giudici hanno valorizzato il principio generale secondo cui chi riceve denaro altrui non è autorizzato a trattenerlo senza causa.

Alla luce di ciò, i giudici di legittimità, tenuto conto di una serie di elementi tra cui la non proporzionalità della somma con le condizioni economiche dei due, il fatto che la somma in questione fosse stata prestata quando la coppia era già in crisi e che l'allora marito si fosse dovuto rivolgere ad una società finanziaria per averne la disponibilità, non hanno ritenuto fondata la causa di liberalità avanzata dalla ricorrente, lasciando definitivamente "senza causa" tale spostamento di ricchezza e obbligando quindi la stessa alla restituzione di quanto ricevuto.

L'ex-marito, richiedendo la restituzione delle somme versate a Tizia avrebbe dovuto provare tutti gli elementi costitutivi della domanda compreso il titolo della stessa, cosa non verificatisi, ma al contempo le allegazioni di Tizia si sono rivelate inidonee a giustificare lo spostamento di ricchezza a suo favore, limitandosi, l'ex moglie, a dedurre, senza provare, la causa di solidarietà tra i coniugi.

Per i suddetti motivi, la Cassazione si è attenuta al vaglio di particolare cautela suggerito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, per cui, prima di respingere la richiesta di ripetizione delle somme versate, bisogna valutare con attenzione se i fatti del caso concreto possono giustificare il trattenersi del denaro in questione.