DIRITTO DI FAMIGLIA: IL MAGGIORENNE NON AUTONOMO DEVE ESSERE MANTENUTO DA ENTRAMBI I GENITORI
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3426/2002, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autonomo in capo ai genitori.
Nel caso di specie, durante un giudizio per la separazione, l’obbligo di mantenimento (di compreso anche le spese ordinarie e straordinarie) della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente era stato posto a carico esclusivamente del padre avendo quest’ultimo un reddito più alto rispetto alla moglie.
A seguito dei giudizi di merito, egli ricorreva quindi dinanzi alla Cassazione impugnando la decisione.
La Cassazione ritenendo fondato il terzo motivo sollevato dall'uomo, ha affermato che l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, grava su entrambi i genitori, ciò anche nel caso in cui questi abbiano raggiunto la maggiore età e non siano indipendenti economicamente. Ai fini del riconoscimento dell’obbligo a nulla rileva che uno dei due abbia maggiori disponibilità economiche, in quanto tale dato rileva solo ai fini della quantificazione della misura del contributo gravante su ciascuno.