DIRITTO DI FAMIGLIA: IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART. 540 C.C. PUO' ESSERE CHIESTO SU PIU' IMMOBILI?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7128/2023 è tornata a pronunciarsi sul diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. in capo al coniuge superstite e sulla possibilità o meno di estendere tale diritto a più residenze nel caso in cui i coniugi abbiano utilizzato nel corso del matrimonio più case in via temporanea ed alternativa.
Nel caso di specie, Tizio agiva in giudizio contro i figli chiedendo al Tribunale di accertare il diritto di abitazione in suo favore su una villa di campagna e in via alternativa su un appartamento, entrambi di proprietà della moglie deceduta.
La domanda veniva accolta sia dal giudice di primo che dalla Corte di Appello, la quale affermava che i coniugi avevano ripartito la propria vita su due abitazioni tra le quali la villa di campagna. Pertanto, tale ultimo immobile doveva essere considerato come dimora abituale e, quindi, soggetto al diritto di abitazione del coniuge superstite.
La decisione della Corte di Appello è stata ribaltata dalla Cassazione, la quale ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al giudice di merito, ha affermato che “il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia”.