DIRITTO DI FAMIGLIA: IL CONVIVENTE DI FATTO HA DIRITTO AL MANTENIMENTO?
Come ben noto la legge non prevede per il convivente di fatto la corresponsione di un assegno di mantenimento paragonabile a quello a cui ha diritto l'ex coniuge. Qualora l’ex convivente versi in stato di bisogno come può procedere?
Se la convivenza giunge a termine, il convivente non potrà agire per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, ma se si trova in stato di bisogno e non è in grado, da solo, di provvedere al proprio mantenimento e alle necessità primarie della vita (quali, ad esempio, il vitto, il vestiario e le spese sanitarie), l'ex partner potrebbe essere tenuto a corrispondergli non un assegno di mantenimento, ma bensì un assegno cosiddetto alimentare che verrà stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza e in particolar modo la valutazione sarà guidata dai criteri dettati dall'articolo 438 c.c.
Tale possibilità è prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 76/2016, il quale stabilisce che "In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento".
È bene precisare però che tale obbligo grava sull’ex convivente esclusivamente se mancano o non vi possano provvedere altri parenti o affini dell'ex (come i figli, i genitori, il coniuge, le nuore, i generi, i suoceri). L’ex convivente infatti è obbligato in via prioritaria solo rispetto a fratelli o sorelle del bisognoso.