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DIRITTO DI FAMIGLIA: GENITORE CHE OSTACOLA LA BIGENITORIALITÀ PUÒ PERDERE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19305 del 15.06.2022 è tornata a pronunciarsi sul tema e sull’importanza di preservare le relazioni parentali con l’altro genitore per garantire al minore una crescita serena ed equilibrata.

Nel caso di specie, una madre era stata dichiarata dal Tribunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 330 c.c., decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore sulla base di una accertata alienazione parentale cagionata dalla forte diffidenza che la madre aveva nei confronti del padre del bambino.

Avverso tale pronuncia, la madre aveva quindi proposto prima reclamo Corte d’appello, poi rigettato, e in seguito ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, conformandosi a precedenti pronunce, ha ritenuto infondata la censura sollevata dalla madre in quanto la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore può senz’altro rilevare nella valutazione dell’idoneità genitoriale, essendo capacità essenziale per la tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Di conseguenza, il Collegio ha ribadito il principio per cui “in tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della c.d. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzione, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia”.