DIRITTO DI FAMIGLIA: FIGLIA CHE CONSEGUE UNA BORSA DI STUDIO NON CESSA DI AVER DIRITTO AL MANTENIMENTO
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1448/2020, è tornata a pronunciarsi sui presupposti dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Nel caso di specie a seguito dell’ottenimento di una borsa di studio (pari ad 800 euro) da parte della figlia, il padre, soccombente nel giudizio di merito, proponeva ricorso in Cassazione, impugnando l’addebito della separazione nonché l’obbligo, stabilito a suo carico, di provvedere mensilmente al mantenimento della moglie e delle figlie, dichiarando che la maggiore di esse aveva ormai raggiunto l'indipendenza economica percependo 800 euro mensili a titolo di borsa di studio.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo il principio di diritto da essa già più volte affermato in base a cui “l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “Il raggiungimento di detta indipendenza non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”.