DIRITTO DI FAMIGLIA: DOMANDA DI MANTENIMENTO E DIRITTO AGLI ALIMENTI
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19618/2023, ha ribadito che, in tema di separazione, la domanda con cui viene richiesto un assegno alimentare è da considerarsi meno ampia rispetto a quella di mantenimento.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Trieste aveva rigettato l’appello promosso da una moglie avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva stabilito la separazione con addebito a suo carico.
L’appellante proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 143, 151 comma 2, 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver la Corte omesso di valutare l’addebitabilità della separazione a carico del marito.
L’art. 156 c.c. prevede che “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato […] Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss.”.
L’ addebito esclude quindi il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, ma non impedisce che venga disposto un obbligo alimentare a carico del coniuge ai sensi dell’art. 433 c.c. Infatti, mentre l’assegno di mantenimento viene attribuito dal giudice qualora il coniuge debole non abbia adeguati redditi propri e non gli sia stata addebitata la separazione; diversamente l’assegno alimentare viene corrisposto su ordine del giudice ad un soggetto che si trovi in stato di bisogno, essendo incapace di provvedere al proprio sostentamento. Va precisato che l’importo dell’assegno non può superare quanto sia necessario per i primari bisogni di vita del soggetto bisognoso.
La Corte di Cassazione quindi sulla base della normativa vigente e di consolidata giurisprudenza ha affermato che l’istanza per gli alimenti, anche se formulata in appello (per la prima volta) a seguito della dichiarazione di addebito, è da ritenersi ammissibile, non potendosi qualificare come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Quindi, in caso di accoglimento della domanda di addebito formulata dal coniuge potrà essere riconosciuto assegno esclusivamente alimentare senza necessità di esplicita domanda.