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DIRITTO DI FAMIGLIA: CONTO COINTESTATO, I PRELIEVI PER LE SPESE DI FAMIGLIA VANNO RIMBORSATI?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28772/2023, si è pronunciata sul diritto del coniuge a ricevere il rimborso delle somme prelevate dall’altro coniuge dal conto corrente cointestato.

Nel caso di specie, il marito asseriva che la moglie aveva indebitamente prelevato delle ingenti somme (circa € 250.000,00) dal conto corrente cointestato alle parti nonché indebitamente disposto di € 55.000,00 mediante assegno circolare emesso in proprio favore.

La Corte di Appello di Milano rigettava l'appello proposto dal marito della coppia osservando che il conto corrente era stato aperto congiuntamente dai coniugi ma che alla formazione della provvista non aveva contribuito esclusivamente l'attore in quanto parte del denaro risaliva alla attività professionale della moglie in favore dell'attività del marito, il quale non la pagava direttamente sull'intesa che il cospicuo lavoro professionale della resistente potesse essere compensato con l'utilizzo del denaro sul conto corrente. I giudici di merito hanno ritenuto quindi che la cointestazione costituisse esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all'art. 143 c.c. e che le prove fornite dall'appellata circa la destinazione delle somme prelevate alle necessità familiari erano da ritenere credibili.

Il marito ricorreva dunque in Cassazione, la quale rigettava il ricorso in quanto il conto non solo era cointestato e alimentato da proventi della moglie, ma altresì non risultava destinato al soddisfacimento dei soli bisogni primari e fondamentali della famiglia, cosicché allo stesso la moglie poteva attingere anche per esigenze non strettamente vitali, non potendosi mettere in discussione ogni voce di spesa di cui ciascun coniuge si sia fatto carico nel corso del vincolo matrimoniale.

Il conto bancario cointestato a entrambi i coniugi si presume, di base, di proprietà di entrambe le parti in parti uguali. Se detto conto, sebbene cointestato, è alimentato dai proventi di uno solo dei due cointestatari, allora si può ritenere che la cointestazione abbia la mera funzione di consentire all'alto di attingervi per far fronte a spese comuni e necessarie della famiglia. In tale situazione, dunque, se si scopre che l'altro ha "prosciugato" il conto corrente, l'effettivo proprietario potrà agire per la restituzione delle somme indebitamente prelevate.

Nel caso di specie, il marito non è riuscito a superare detto onere probatorio, e la presunzione di comproprietà dei cointestatari non è stata vinta.