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DIRITTO DI FAMIGLIA: ASSEGNO DI MANTENIMENTO, PAGA L'INPS AL POSTO DEL MARITO

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11239/2022 ha stabilito che, in caso d'inadempimento del coniuge obbligato, il giudice può ordinare a terzi, che devono somme periodiche all'obbligato, di pagare direttamente al beneficiario l'importo stabilito dalla sentenza di separazione.

Nel caso di specie, una moglie separata ricorreva al Tribunale di Milano chiedendo la disposizione del pagamento in suo favore da parte dell'Inps, della somma mensile disposta dal giudice a titolo di contributo al mantenimento conseguente alla separazione personale dal marito, il quale non aveva mai provveduto al versamento delle somme dovute. Il ricorso avviato dalla donna è quello previsto dall'articolo 156 comma 6 c.c. il quale dispone che: "In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto."

Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta della ricorrente, ordinava all'Inps di pagare direttamente alla stessa l’importo, precisando che il ricorso ex articolo 156 comma 6 ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, ma la decisione giudiziale dello stesso non risolve una controversia sull'esistenza del diritto.

Il Tribunale in questi ricorsi è tenuto solo a verificare, data l'obbligazione disposta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, l'esistenza dell'inadempimento, che è il presupposto previsto dall'articolo 156 per disporre il pagamento diretto all'avente diritto. È infatti onere del convenuto obbligato provare il fatto estintivo della pretesa altrui ovvero l'avvenuto adempimento.