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DIRITTO DI FAMIGLIA: ASSEGNO DI MANTENIMENTO E MUTUO

La Cassazione, con la sentenza n. 9686/2020, è tornata a pronunciarsi sull’assegno di mantenimento affermando che il coniuge, di fronte all’azione esecutiva promossa dall’altro coniuge, può far valere il contro credito relativo al mutuo in quando credito di pronta liquidazione.

Nel caso di specie ad agire esecutivamente per il pagamento dell’assegno di mantenimento non corrisposto regolarmente, era la moglie, la quale si è vista però rigettare il ricorso. La Corte di Cassazione ha infatti specificato che l'assegno di mantenimento non soddisfa, come per i figli, un bisogno alimentare primario, pertanto, ben può il marito opporre in compensazione il credito relativo al mutuo, stipulato da entrambi i coniugi, pagato dallo stesso in via esclusiva.

Un ex marito si oppone all'esecuzione per espropriazione immobiliare avviata dalla ex moglie per gli assegni di mantenimento non pagati, eccependo in compensazione il credito derivante dal pagamento esclusivo di un mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi. Il Tribunale accoglie l'opposizione del marito e condanna la ex moglie a pagare la somma che eccede la compensazione.