DIRITTO DI FAMIGLIA: ANCORA ATTUALE IL CRITERIO DEL TENORE DI VITA?
Sul punto si è pronunciata la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 1762/202, con la quale ha respinto il ricorso di un marito che a seguito di sentenza di separazione era stato condannato al versamento di un ingente assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie.
La Corte d'Appello di Roma, conformandosi ad un recente filone giurisprudenziale (ancora non prevalente stante il peso della famosa pronuncia delle Sezioni Unite del 2018), ha confermato la decisione affermando che il mantenimento, in sede di separazione, deve tenere conto del criterio del tenore di vita, in quanto la separazione tra coniugi comporta il permanere del vincolo coniugale, a differenza di quanto avviene nel divorzio e, pertanto, gli adeguati redditi propri a cui fa riferimento l'art. 156 c.c., e di cui il giudice deve tener conto nello stabilire e quantificare il diritto al mantenimento, trovano un necessario elemento nel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal caso, infatti, è ancora attuale il dovere di assistenza materiale e deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Si tratta di una situazione che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
La Corte d'Appello sottolinea quindi come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporti una permanenza del vincolo coniugale tale da giustificare l’adozione del criterio del tenore di vita: i "redditi adeguati sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo ancora il dovere di assistenza materiale fra i coniugi” (cfr. Cass. n. 16809/19).