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DIRITTO DI FAMIGLIA: AFFIDO CONDIVISO SE UNO DEI GENITORI ABITA LONTANO?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15815/2022, è tornata a pronunciarsi in merito all’affidamento condiviso del figlio quando uno dei genitori abita lontano dal minore o si trasferisce in altra città.

L’art. 337 ter c.c. stabilisce infatti che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Il giudice deve quindi adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare il supremo interesse dei figli a mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, ove possibile. Nel fare ciò egli deve, determinare e regolamentare il diritto di visita oltre al modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Per tale ragione, l’affidamento esclusivo deve essere sorretto anche da un giudizio di inidoneità educativa ovvero manifesta carenza del genitore non affidatario.

A giudizio della Corte, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori in quanto tale fattispecie non integra un grave pregiudizio per l’interesse del minore potendo tutt’al più incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.