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DIRITTO DEL LAVORO: VA REINTEGRATO IL LAVORATORE LICENZIATO PER ESSERSI ADDORMENTATO

La Cassazione, con sentenza n. 25573/2019, ha affermato che il lavoratore beccato a dormire sul posto di lavoro deve essere reintegrato e risarcito a causa del danno patito. Nel caso di specie il lavoratore, una guardia giurata, si era addormentato durante l’orario di lavoro e pertanto gli veniva intimato dal datore di lavoro licenziamento per essere arrivato in servizio con circa mezz'ora di ritardo e per la riscontrata assenza nella postazione di servizio assegnata.

Il giudice di primo grado riteneva il licenziamento illegittimo condannando per l’effetto il datore a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro oltre che a risarcirlo per il danno patito non potendo configurarsi un vero e proprio abbandono del posto di lavoro, ma piuttosto un "addormentamento in servizio", sanzionabile non con un licenziamento, ma con sospensione dal servizio e della retribuzione. Tale decisione veniva altresì confermata dalla Corte

La Cassazione confermando quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio ha precisato che nel caso di specie non poteva ravvisarsi nella condotta del lavoratore la coscienza e la volontà della condotta di abbandono del posto di lavoro riscontrando una sproporzione tra la condotta del lavoratore ed il recesso intimato dal datore, sanzione non contemplata dalla contrattazione collettiva la quale prevedeva la sola sanzione conservativa della sospensione.