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DIRITTO DEL LAVORO: SÌ AI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 PER GLI UNITI CIVILMENTE

Con la circolare n. 36/2022 (“Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile”) l’Inps ha esteso la concessione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 anche ai parenti delle parti unite civilmente.

Già con la circolare n. 38/2017, l’Inps si era pronunciato sul tema introducendo la possibilità di ottenere i permessi di cui alla legge n. 104/1992 e il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente, parte di un’unione civile o convivente di fatto. Secondo tale circolare, la parte di un’unione civile che prestava assistenza all’altra parte, poteva usufruire dei suddetti, nonché del congedo straordinario; il convivente di fatto (commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016) invece, che prestava assistenza all’altro convivente, non poteva usufruire del congedo straordinario ma solo dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Restava quindi escluso, sia nel caso di unione che di convivenza civile, la possibilità di fruire delle tutele stabilite per l’assistenza a parenti e affini, in quanto la legge n. 76/2016 (Cirinnà) non prevedeva un richiamo all'art. 78 del codice civile, relativo al «rapporto di affinità» nel matrimonio, tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori è stato quindi riconosciuto con la circolare n. 36/2022 il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente ed i parenti dell’altra parte dell’unione, con conseguente ammissione dei benefici sopra citati.

Pertanto, l’unito civilmente ha il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, sia nel caso in cui in cui questi offra assistenza all’altra parte dell’unione, sia qualora presti assistenza ad un parente dell’unito. Parimenti, i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

In relazione alle convivenze di fatto, non è stato invece riconosciuto il rapporto di affinità tra il “convivente di fatto” ed i parenti dell’altro partner, trattandosi di una situazione di fatto tra due persone e non un istituto giuridico. Dunque, il “convivente di fatto” potrà usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non laddove intenda rivolgere l’assistenza ad un parente del convivente.